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Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo, gli organi responsabili di ciascun livello associativo redigono il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, quello preventivo dell’esercizio successivo e predispongono le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Gli stessi vanno sottoposti per l’approvazione, agli organi rappresentativi rispettivamente competenti. I bilanci delle Regioni vanno redatti in maniera uniforme, seguendo lo schema del bilancio nazionale e vanno accompagnati da una chiara relazione illustrativa. I bilanci delle Zone e dei Gruppi possono essere redatti in forma semplificata seguendo uno schema comune predisposto dal livello nazionale. Dopo la loro approvazione i bilanci devono essere portati a conoscenza dei Comitati della struttura immediatamente superiore. Per il livello di Gruppo, i bilanci devono essere illustrati anche alle famiglie, in un’ottica di trasparenza offerta, anche se non richiesta.
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